Giovedì ho partecipato ad un incontro promosso da Umberto Ambrosoli (Patto Civico) e PD in Regione Lombardia per presentare la bozza di linee di indirizzo che dovranno disegnare la legislazione in tema di tirocini in Regione Lombardia. Al termine dell’incontro il direttore del settore Lavoro si è detto disponibile a ricevere, entro lunedì, proposte e osservazioni. Eleonora Voltolina della Repubblica degli Stagisti ha già presentato le sue idee, a queste vorrei aggiungere le seguenti:

art.1

Nella definizione di tirocini di reinseramento per soggetti particolarmente fragili non sono compresi i soggetti indicati dal regolamento europeo 800/2008 (art 2, comma18), ovvero:

  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
  • lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  • adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  • lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Al comma 19, la Comunità Europea dà un’ulteriore specifica rispetto alla categorizzazione dello svantaggio e definisce per la prima volta in via formale il “lavoratore molto svantaggiato” come il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Appare opportuno inserire quindi all’art. 1 nella definizione c) oltre ai tutelati dalla legge 68/99 e dalla legge 381/99 anche i “lavoratori molto svantaggiati” e i soggetti inseriti in percorsi di reinserimento tramite la mediazione dei servizi sociali

 

Art 2.1

Si assegna al soggetto promotore il compito di garantire la regolarità del tirocinio ma vi sono aspetti che il soggetto non può verificare, a titolo d’esempio:

  • il numero dei dipendenti del soggetto ospitante
  • il numero di tirocini attualmente in corso
  • se l’azienda ha effettuato o meno licenziamenti negli ultimi 12 mesi per mansioni analoghe
  • se l’azienda è regola con la legge 68/99

La richiesta di questa documentazione all’azienda richiede una legittimazione istituzionale tipica di una funzione ispettiva come quella dell’ispettorato del lavoro. In pratica si sta chiedendo agli enti promotori di assolvere un compito che non è il loro e per il quale non hanno ne il mandato istituzionale ne gli strumenti per poterlo assolvere.

 

Art 3.5

Si indica che “il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione (ovvero la comunicazione obbligatoria) in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore”. Questo è possibile solo quanto l’ente promotore sia un centro per l’impiego pubblico. Per enti promotori privati, ad oggi, il sistema non permette di segnalare l’avvio di un tirocinio in enti terzi. Andrebbe meglio specificato così: “il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore qualora questo sia un Centro per l’Impiego pubblico”

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